MUTAMENTO “IN PEIUS” DELLE MANSIONI LAVORATIVE. 

COME PROVARLO IN GIUDIZIO?

Partendo dal disposto dell’art. 2729 codice civile, occorre allegare, in giudizio, elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che diano conto della qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, del tipo e della natura della professionalità coinvolta, della durata del demansionamento, della diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. n. 21 del 03/01/2019).

In tema di demansionamento la Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019, ha precisato come occorra distinguere:

  • il danno patrimoniale (impoverimento della capacità professionale del lavoratore, la mancata acquisizione di maggiori capacità con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilità di guadagno);
  • il danno non patrimoniale, comprendente l’eventuale lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente e il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, con eventuale lesione arrecata all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore.

Quanto alla prova del demansionamento, sarà necessario dimostrare in giudizio che le nuove mansioni, conferite al dipendente, non siano aderenti alla sua specifica competenza tecnico professionale, per la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, per il tipo e la natura della professionalità coinvolta, per la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificazione.

EBBENE, CHI VOGLIA SOTTOPORRE, ALLO STUDIO, LA SINGOLA CASISTICA, PER LA POSSIBILE “TUTELA LEGALE DA DEMANSIONAMENTO/DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE”, potrà inoltrare WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più momenti, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola