CONCORSO RIPAM CAMPANIA, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVE 2.175 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. 

ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO “DEFINITIVO”, EMESSO DAL CONSIGLIO DI STATO, PER I RICORRENTI “INIZIALMENTE ESCLUSI IN FASE PRESELETTIVA”

APPLICATO IL PRINCIPIO DELL’ASSORBIMENTO, AVENDO I RICORRENTI SUPERATO LA PROVA SCRITTA E COMPLETATO IL TIROCINIO FORMATIVO, PRESSO L’ENTE LOCALE DI RIFERIMENTO. 

Gli appellanti – assistiti nei due gradi di giudizio dagli Avvocati Amministrativisti Gianluca Fuccillo, Ciro Santonicola ed Aldo Esposito – hanno partecipato al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.175 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 50 unità da inquadrare nella categoria D, diversi profili e n. 1225 unità da inquadrare nella categoria C, diversi profili, presso la Regione Campania e presso gli Enti locali della Regione, bandito dalla Commissione interministeriale Ripam.

La procedura concorsuale constava, innanzitutto, di una prima prova preselettiva, consistente in risposte ad un questionario articolato in 80 quesiti (a risposta multipla), determinata senza prestabilire un punteggio minimo, ma garantendo l’accesso ad un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuno dei profili.

Gli interessati – avendo partecipato alla prova preselettiva e, tuttavia, non avendo raggiunto la soglia utile per l’accesso alla prova scritta – ne hanno impugnato l’esito innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la Campania (Napoli), il quale, dopo averli cautelativamente ammessi alle successive fasi concorsuali, ha dichiarato inammissibile il ricorso con sentenza n. 6542 del 2020.

A questo punto, gli aspiranti al ruolo hanno illustrato – per il tramite dei legali Prof. Avv. Fuccillo, Avv. Ciro Santonicola e Avv. Aldo Esposito – le proprie ragioni al cospetto del Collegio Giudicante (Sezione Quinta) Consiglio di Stato, Roma, presieduto dall’autorevole Giudice dott. Francesco Caringella, invocando, sostanzialmente, l’applicazione del “principio dell’assorbimento”, nel senso che il provvedimento sfavorevole di non ammissione alla prova scritta si ritiene “superato ed assorbito” a seguito delle favorevoli valutazioni concorsuali successive.

Si riportano gli estratti della sentenza N. 05468, pubblicata dal Consiglio di Stato (Sezione V), in data 20 luglio 2021:

L’appello è fondato nella procedura concorsuale di specie, il segmento concorsuale eventuale della fase preselettiva rappresenta, come ben dedotto da parte appellante, mera scrematura iniziale non funzionale alla determinazione del punteggio finale, nemmeno idonea a saggiare la selezione meritocratica degli aspiranti… Gli odierni appellanti sono stati ammessi alla partecipazione alle prove scritte del concorso, successivamente sostenuto e superato, nelle calendarizzate date e per i rispettivi profili, nonché al successivo tirocinio formativo – stage pratico applicativo in corso di svolgimento – che precede l’iter d’inserzione nelle graduatorie finali… Gli appellanti sono stati autorizzati ai fini partecipativi; hanno superato la prova scritta, che a differenza della preselettiva concorrerà nella determinazione del punteggio finale; hanno avviato il tirocinio formativo, presso l’Ente locale di riferimento, in fase di completamento e senza subire alcuna contestazione ai fini partecipativi Il giudizio positivo formulato dall’amministrazione si pone, dunque, su di una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione, ragion per cui il principio dell’assorbimento…ben può trovare applicazione. Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto…”

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